Testo Unico Sicurezza sul lavoro tocca anche le Associazioni Sportive

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 261 del 10/11/2014 la c.d. Legge Comunitaria 2013 bis (L. 161 del 30/10/2014) con la quale sono state introdotte alcune modifiche al Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, che entrano in vigore a partire dal 25 novembre 2014.

Le modifiche riguardano le disposizioni in tema di valutazione dei rischi in caso di:

Si ricorda che sono tenuti a redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) tutti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze “lavoratori” come definiti dall’art. 2 del D.Lgs 81/2008 e cioè persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa, nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

Rientrano nell’obbligo non solo i lavoratori subordinati, ma anche tutte le forme contrattuali equiparate, quali:

a. il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
b. l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del codice civile;
c. i tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 L. 196/1997;
d. il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali;
e. i volontari come definiti dalla L. 266/1991.

datori di lavoro obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi nella forma standardizzata (DVRS) o non (DVR) sono:

– le ditte individuali;
– i liberi professionisti e gli studi professionali;
– gli enti non aventi scopo di lucro;
– le società e associazioni in partecipazione;
– le associazioni sportive dilettantistiche.