Statuto società SRL

Federazione
Motociclistica
Italiana

MOTO CLUB IN FORMA DI SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SRL
STATUTO VERSIONE 2019

Articolo 1 – Denominazione – sede e domiciliazione dei soci
1. È costituita la Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata denominata:
“Moto Club …………………………………………………………Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata”,
La denominazione sociale potrà essere anche così sintetizzata:
“ MOTO CLUB …………………………………………………………………………..…….…….SSD”.
Il termine Moto Club viene utilizzato trattandosi di soggetto affiliando alla FMI ed espressamente si
riconosce che venendo meno il rapporto di affiliazione con detta Federazione la società procederà senza
indugio alla modifica di tale denominazione.
2. La Società ha sede in via……..………………………………………………………………………………… CAP……………
Località: ……………………………….………………………………….……………………………………………………. Prov ….,.
3. La sede sociale può essere trasferita a qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione
dell’Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’Ufficio delle Imprese. La
decisione relativa al trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dei soci.

Articolo 2 – Oggetto
1. La Società è senza fine di lucro e i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra i
soci neanche in forma indiretta.
2. La società ha per oggetto: l’organizzazione, l’esercizio e la divulgazione di ogni tipo di attività sportiva
dilettantistica, compresa l’attività didattica, motoria e ricreativa, con particolare riguardo alle discipline
poste sotto il controllo della F.M.I. ed In particolare:
Enduro – Motocross – Motorally – Motoslitte – Quad – Speedway- Supermoto –Trial Velocità – Moto
Epoca – Moto Turismo (cancellare quelle non praticate), nei confronti della quale la società si affilierà e
per tutte le altre che dovesse in seguito decidere di praticare per le quali provvederà mediante mera
delibera dell’organo amministrativo, alla affiliazione alla rispettiva Federazione nazionale; con l’obbligo di
osservare e di far osservare ai propri soci nonché di conformarsi a norme, direttive e provvedimenti anche
disciplinari del CONI e/o dei suo organi, a statuti, regolamenti, direttive e provvedimenti anche disciplinari
delle federazioni sportive nazionali e/o delle organizzazioni sportive internazionali a cui aderiscono:
costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle
federazioni nella parte relativa all’organizzazione e gestione delle società affiliate a cui la società si affilierà.
3. In particolare per l’attività sportivo-agonistica la Società potrà individuare e costituire al proprio interno
sezioni sportive (c.d. scuderie) specializzate per disciplina dotate di organizzazione e mezzi tecnici
autonomi, che abbiano lo scopo di formare, preparare e gestire squadre sportive, nonché promuovere ed
organizzare gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in genere.
4. Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale la Società potrà gestire in tutto o in parte, anche mediante
contratti di affitto d’azienda o di ramo della stessa, direttamente e/o indirettamente, acquistare,
progettare in conto proprio, costruire, ristrutturare e ampliare impianti e centri sportivi e ricreativi o
immobili da destinare ad attività sportive e ricreative, comprese le relative aree e annessi servizi accessori,
quali posti di ristoro, ristoranti, bar, macchine automatiche di distribuzione, spacci di abbigliamento e
articoli sportivi ecc., nonché promuovere tutte quelle iniziative volte al conseguimento dello scopo sociale
compresi l’organizzazione e promozione di corsi propedeutici, di avviamento allo sport, di squadre
agonistiche, di ogni altra attività sportiva, ricreativa, e motoria anche a scopo medico riabilitativo e
fisioterapico e/o igienico estetico, di attività culturali quali convegni, seminari e corsi di formazione,
preparazione ed aggiornamento, di viaggi e vacanze sportivo-ricreative, di manifestazioni, tornei, gare e
spettacoli sportivo-ricreativi, ricerca e promozione di sponsorizzazioni, pubblicità e commercializzazione

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dell’attività e dell’immagine societaria mediante modelli, disegni e emblemi e mediante mezzi informatici,
internet e similari
5. La società potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, ritenute
necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, potrà concedere e assumere appalti, contrarre
mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello Stato, di Enti pubblici e di altre persone fisiche o
giuridiche, potrà consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni
sociali, anche a favore di istituti di credito.
6. E’ in ogni caso escluso l’esercizio di attività di cui all’articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385.
7. Sono altresì escluse le competenze riservate alle professioni protette ai sensi della legge 23 novembre
1939 n. 1815.
8. La Società per effetto dell’affiliazione alla Federazione, riconosce i tesserati che fanno parte della
Federazione stessa secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti federali

Articolo 3 – Durata
1. La durata della società è stabilita sino al 31 agosto 2030 e può essere prorogata con decisione dei soci.

Articolo 4 – Capitale
1. Il capitale sociale è di Euro 00.000,00(…………..mila/00).
2. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti ma attribuiscono a tutti i soci
gli stessi diritti.

Articolo 5 – Aumento del capitale sociale
1. La società potrà aumentare il capitale sociale solo mediante nuovi conferimenti.
2. L’aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimenti in denaro, di beni in
natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le
prestazioni d’opera e di servizi di soci a favore della società.
3. Il conferimento potrà anche essere effettuato attraverso la prestazione di una polizza di assicurazione o
di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi
assunti dal socio verso la società.
4. L’aumento di capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e 2481 -bis c.c.

Articolo 6 – Riduzione del capitale sociale
1. La riduzione del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2482 e 2482-bis c.c.
2. Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può
essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall’art. 2482-bis, co.2 c.c.,
in previsione dell’assemblea ivi indicata.
3. In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso
di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.
4. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Articolo 7 – Finanziamenti dei soci
1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o
a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative
personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso.
2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche
non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e devono sempre considerarsi
infruttiferi di interessi, essendo espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei soci.

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Articolo 8 – Partecipazioni sociali
1. Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi né rivalutabili. Sono ammessi trasferimenti
delle quote sociali esclusivamente per successione a causa di morte.
2 Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per “trasferimento” si intende qualsiasi
negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l’usufrutto delle
quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o
indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

Articolo 9 – Trasferimento delle partecipazioni sociali per successione a causa di morte
1. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento da parte
degli altri soci.
2. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata
alla società l’avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della
partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte.
3. Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l’erede o il legatario non potrà acquisire la qualità di
socio, né sarà legittimato all’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle
partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società se non a favore di altro
socio.
4. In caso di comproprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per
successione a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante
comune.

Articolo 10 – Decisioni dei soci
1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare oppure mediante
consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per scritto ai sensi dell’art. 2479 C.C.
2. I soci decidono sugli argomenti che uno o più Amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono
alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.
3. Ogni soggetto che riveste la qualità di socio ha diritto di partecipare alle decisioni, fermo restando che il
socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
4. Le decisioni devono essere adottate a mezzo di delibera assembleare quando abbiano ad oggetto:
– le modifiche dello statuto;
– la nomina dell’organo amministrativo;
– la modifica dell’oggetto sociale;
– la modifica dei diritti dei soci;
– l’eventuale assunzione di partecipazioni da cui derivi una responsabilità illimitata delle obbligazioni della
società partecipata;
– lo scioglimento anticipato della società, nomina, revoca e sostituzione del liquidato nonché i criteri di
svolgimento della liquidazione;
-le modifiche alle determinazioni assunte ai sensi dell’art.2487 c.c. nonché nell’ipotesi prevista
dall’art.2482- bis, co.4. c.c. e, in ogni caso, quando sia richiesto da uno o più Amministratori o da un almeno
un terzo dei soci aventi diritto di voto.
5. In tutti i restanti casi, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del
consenso espresso per iscritto.
6. Quando la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale
deve risultare il relativo argomento, viene predisposto da uno o più Amministratori o da tanti soci che
rappresentino almeno un terzo della compagine sociale.
7. II suddetto testo deve essere sottoposto all’attenzione di ciascun socio a mezzo di lettera raccomandata
o via posta elettronica certificata da spedirsi al domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro delle
Imprese.

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8. II socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto
od altrimenti approvandolo per iscritto.
9. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati o almeno la maggioranza
prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.
10. Nel caso invece in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio
presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli Amministratori o dei
soci di minoranza.
11. II relativo consenso viene prestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale
risulti con chiarezza l’argomento oggetto della decisione.
12. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia
espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico
13. Le decisioni dei soci assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto
sono prese in ogni caso con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i quattro quinti
dei soci.

Articolo 11 – Assemblea
1. L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata inviata ai soci
almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro delle
Imprese.
3. L’assemblea sarà validamente costituita, anche se non convocata in conformità alle precedenti
disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l’intera compagine sociale e tutti gli Amministratori
e Sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione
dell’argomento.
4. L’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la
assista.
5. II Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione
dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
6. L’assemblea può essere tenuta in audio-videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona
fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al presidente
dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento
dell’adunanza e di costatare e proclamare i risultati della votazione.
7. Deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione.
8. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all’ordine del giorno.
9. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio mediante
delega scritta.
10 Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un
Segretario, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio.
11. L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto
e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art.2479-bis, co. 3
c.c.
12. Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni,
richiedono diverse specifiche maggioranze.

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Articolo 12 – Amministrazione
1. La società può essere alternativamente amministrata:
a) da un amministratore unico;
b) da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato
all’atto della nomina;
c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, anche per singole materie. Qualora vengano
nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di
amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione
2. La scelta dell’organo amministrativo è demandata all’assemblea.
3. L’organo amministrativo può essere eletto fra i soci e fra i non soci.
4. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al
momento della nomina e sono rieleggibili
5. Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva.
6. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo
organo viene ricostituito.
7. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli;
gli Amministratori, così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Nel caso in cui sia venuta
meno la maggioranza dei componenti l’organo amministrativo, decade l’intero consiglio ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 2386 comma 2 C.C.
8. L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per
l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione soltanto di quelli che la legge
espressamente riserva ai soci.
9. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o
categorie di atti, determinandone i poteri.
10. Per gli Amministratori potrà essere stabilito, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro
ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dalla decisione dei soci all’atto della loro nomina o
successivamente e comunque che non potrà essere superiore ai limiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/97.
11. Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione
non potranno esercitare la loro funzione per tutto il periodo della inibizione.

Articolo 13 – Consiglio di amministrazione
1. Qualora l’amministrazione della società sia affidata a un Consiglio di Amministrazione, esso è composto
da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri ed elegge fra questi un Presidente, ove non vi
abbiano provveduto i soci al momento della nomina ed uno o più consiglieri delegati.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte in sede di adunanza oppure
mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. In tali due ultime ipotesi la procedura non
è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla
decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante
approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo
testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro
giorni quindici dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono
la data dell’ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
3. Ogni Amministratore ha il diritto di informazione e di partecipazione alla formazione della volontà del
Consiglio.
4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono prese con il voto favorevole della maggioranza
degli Amministratori in carica e devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli Amministratori,
conservato a cura della società. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

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5. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori con qualsiasi mezzo idoneo
ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
6. L’avviso deve pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere data,
luogo e ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
7. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in territorio italiano.
8. Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione,
quando intervengono comunque tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi se nominati.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o
videoconferenza, secondo le regole già previste per l’assemblea dei soci.

Articolo 14 – Rappresentanza sociale
1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dell’organo
amministrativo prescelto dai soci, all’Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
a ciascuno degli Amministratori disgiuntamente nel caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi
dell’art.2257 c.c., a tutti gli Amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi
dell’art.2258 c.c e ai consiglieri delegati nei limiti della delega.
2. La rappresentanza della società può essere attribuita anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei
limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.
3. Spetta infine ai liquidatori in caso di liquidazione della società.

Articolo 15 – Collegio sindacale
1. La società nomina il Collegio Sindacale o il revisore se richiesto dalla legge o con decisione dei soci.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nei casi di obbligatorietà della nomina,
tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
Qualora la nomina del Collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, il solo Presidente del Collegio
sindacale deve essere scelto tra quelli iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
3. Il Presidente del Collegio è scelto dall’assemblea dei soci.
4. La durata in carica dei membri del Collegio Sindacale è di tre anni.
5. Sono attribuiti al Collegio Sindacale i poteri di cui agli artt.2403 e 2403 bis c.c.
6. Si applicano ai Sindaci le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art.2399 c.c.
7. Il Collegio Sindacale, salvo diversa delibera, esercita anche le funzioni di controllo contabile previste
dall’art.2409-ter c.c.

Articolo 16 – Recesso dei soci
1. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente articolo 8, il socio,
ai sensi del vigente art. 2469, comma 2, c.c., può recedere in qualsiasi momento dalla società.
2. Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso all’approvazione delle decisioni
riguardanti:
a) il cambiamento dell’oggetto sociale;
b) il cambiamento del tipo di società;
c) la decisione di fusione o di scissione della società:
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) il trasferimento della sede della società all’estero;
f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto della società;
g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai
sensi dell’art.2468, co.3, c.c.;
h) l’aumento di capitale sociale mediante l’offerta di quote di nuova emissione a terzi;
i) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all’art.2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta
all’unanimità e il presente statuto lo consenta.

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3. Il recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge
3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo
mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni
dei soci della decisione che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio
per le comunicazioni inerenti al procedimento.
6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30
giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
8. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera
che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 17 – Esclusione
1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio;
b) il compimento di atti dannosi per la società nell’esclusivo perseguimento di un fine estraneo all’attività
sociale esercitata o di un interesse proprio o di un famigliare o convivente.
2. L’esclusione del socio è decisa dall’assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei soci
presenti. Nel computo della maggioranza richiesta non va considerata la presenza del socio interessato dal
procedimento.
3. L’esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo la spedizione
della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al Collegio arbitrale. In caso
di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del Collegio arbitrale.
4. Dall’invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui sopra,
decorrono i termini di cui all’art. 2473 C.C. per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

Articolo 18 – Liquidazione delle partecipazioni sociali
1.In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, ed in considerazione della legislazione speciale in
materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di
lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla
quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.
2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi
possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa
la distribuibilità per tutta la durata della società.
3.In tal caso, dovendosi procedere all’annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve
disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione,
il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l’incremento del
Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.

Articolo 19 – Esercizio sociale e bilancio
1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 XXXXX di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l’organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio. Il
bilancio, redatto con l’osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano
e, comunque, secondo quanto previsto dall’art. 2364 C.C.
3. Considerata l’assenza di scopo di lucro della società, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili,
proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da
destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati
ad una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della società.

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Articolo 20 – Scioglimento e liquidazione della società
1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. Nel caso di scioglimento della società, l’assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede, ai
sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri.
3. Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ad altre associazioni o società sportive con fini
analoghi a quelli dell’ente, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti Autorità.

Articolo 21 – Clausola compromissoria
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società dovrà essere risolta da un
Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.
2. Le statuizioni dell’Arbitro vincoleranno irrevocabilmente le parti.
3. Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell’arbitro.
4. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura
arbitrale prevista dalla Federazione di appartenenza.

Articolo 22 – Libro dei soci
da eliminare nel caso la società non voglia tenere il libro soci.
La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri
sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di
spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché,
ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.
Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte
alla società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito
del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Articolo 23 – Disposizioni applicabili
1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento, oltre alle norme previste dal codice
civile anche alle disposizioni vigenti contenute nello statuto della Federazione o dell’ente di promozione
sportiva, quelle emanate dal Coni nonché le disposizioni emanate dai competenti organi federali, per
quanto compatibili.
XXXX, XX/XX/XXXX.

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